Torna indietro

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Oggetto e descrizione del procedimento: 

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione resa e sottoscritta dal cittadino che attesta stati, fatti o qualità personali che siano a sua diretta conoscenza. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Non possono essere riportate nella dichiarazione d'atto notorio informazioni su fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future

Possono fare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- i cittadini italiani
- i cittadini della Comunità europea
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornati in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero

L'art 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha stabilito che non sono più soggette ad autenticazione le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente che l'interessato apponga la propria firma davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica stessa o, in alternativa li trasmetta allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento d'identità valido.

Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è richiesta da un privato ( banca, assicurazione ecc) il cittadino deve presentarsi personalmente all'ufficio anagrafe (di qualsiasi Comune) munito di una marca da bollo e di documento d'identità in corso di validità.

ATTENZIONE: GLI ORARI DEGLI UFFICI SOTTO RIPORTATI SONO MODIFICATI A DECORRERE DAL 2 novembre 2020 A SEGUITO MISURE DI CONTENIMENTO CORONAVIRUS. CONSULTA QUESTO LINK:
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/orario-di-apertura-uffici-comunali

Normativa di riferimento: 
DPR 445/2000
Come fare domanda: 

Il cittadino compila l'apposito modulo e lo presenta allo sportello esibendo un documento di identità

Modulistica necessaria e allegati: 

n.1 marca da bollo da 16 euro

Spese e modalità di pagamento: 

L'autentica della firma è soggetta al bollo

Tempi: 
In tempo reale
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: 
Ufficio Anagrafe
Ufficio del procedimento: 

UFFICIO ANAGRAFE
email: richieste.anagrafe@comune.massa.ms.it
Orari di apertura
lunedì e venerdì: accesso libero orario 9.00 -12.00 per quanti abbiano urgenze o non possano prendere appuntamento (per rilascio certificati, carte identità e operazioni di sportello varie);
martedì e giovedì: ricevimento solo su appuntamento presentando allo sportello la ricevuta di avvenuta prenotazione (da fissare on line su www.comune.massa.ms.it ->Prenota un appuntamento);
mercoledì chiusura al pubblico per attività di back office

Responsabile atto finale: 

Funzionario incaricato

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni: 

Ufficio Anagrafe
email: richieste.anagrafe@comune.massa.ms.it
Orari di apertura
lunedì e venerdì: accesso libero orario 9.00 -12.00 per quanti abbiano urgenze o non possano prendere appuntamento (per rilascio certificati, carte identità e operazioni di sportello varie);
martedì e giovedì: ricevimento solo su appuntamento presentando allo sportello la ricevuta di avvenuta prenotazione (da fissare on line su www.comune.massa.ms.it ->Prenota un appuntamento);
mercoledì chiusura al pubblico per attività di back office

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0585 490259 - email: urp@comune.massa.ms.it
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00/12.30 ed il martedì e il giovedì anche 15.00/17.00

Strumenti di tutela

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (D.lgs. 104/2010) entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ad esclusione (a meno che non si tratti di provvedimenti in materia di appalti per i quali si deve presentare ricorso entro 30 giorni). In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento (DPR 1199/71). Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
Ricorso Prefetto
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: 
Segretario generale - Tel. 0585 490398 - email: segretario.generale@comune.massa.ms.it
Tempi definiti per legge : 
No
Possibilità di autodichiarazione: 
NO
Data ultima modifica: 
10/07/2023
Carta dei servizi: