Con apposita istanza il contribuente, che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può chiedere il differimento e/o la rateizzazione di una ingiunzione, emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 in combinato con il DPR n. 602/1973, purché non siano iniziate le procedure esecutive, per venire incontro a specifiche e comprovate esigenze del contribuente stesso. In caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione l'Ufficio consegnerà al richiedente il provvedimento con il piano di rateizzazione e la stampa dei moduli per il pagamento.